31 Gennaio 2022
ULF UNIONE PER LE LIBERTA’ FONDAMENTALI
(coordinamento di Cittadini ed Associazioni per le Libertà Fondamentali promosso da Avvocati)
Nella storia repubblicana del nostro Paese non sono mai state imposte restrizioni delle libertà fondamentali pari a quelle oggi in vigore.
Tali disposizioni straordinarie, accompagnate da una palese e profonda campagna mediatica discriminatoria e, come vedremo, fondata su falsi presupposti, oltre che impoverire molti cittadini sotto ogni profilo, stanno alimentando odio e denigrazioni, dividendo amici, spaccando famiglie, separando colleghi di lavoro, minando il sereno sviluppo psico-fisico dei minori e degli adolescenti.
Al cittadino oggi non vaccinato è preclusa la partecipazione lavorativa, sociale, culturale, familiare, sportiva, l’accesso ad ogni servizio, per quanto di stretta necessità, salvo supermercati, negozi alimentari e farmacie. Analogo trattamento è vergognosamente riservato ai minorenni di età superiore ai 12 anni.
La sospensione dei diritti fondamentali in atto non risponde ai criteri di proporzionalità ed adeguatezza: non si fonda su dati sanitari e ospedalieri certi, ma approssimativi; non sono prevedibili i rischi futuri dei vaccini, in virtù della loro rapida autorizzazione condizionata, seppur legittima; i vaccinati contagiano più o meno quanto i non vaccinati, come conferma un recente studio pubblicato su Lancet; non v’è una situazione ospedaliera critica o a rischio; esistono più soluzioni alternative.
Si vuole pertanto richiamare l’attenzione delle Istituzioni, dei Media e dell’opinione pubblica, sull’illegittimità delle attuali restrizioni, sotto il profilo della proporzionalità ed adeguatezza, e dunque necessità, nonché in merito all’inaccettabile campagna discriminatoria in atto nei confronti dei non vaccinati.
L’iniziativa non è una mera, seppur indignata, protesta, ma rappresenta una proposta di soluzioni alternative adeguate che non incidano sui diritti fondamentali oggi sospesi. 2
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
I DIRITTI TRADITI
Le attuali restrizioni delle libertà fondamentali sono state adottate “al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza” e per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.
L’obbligo vaccinale non è nuovo nel nostro ordinamento. Sul tema, la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi, da ultimo (C. Cost. 5/218), sulla L.119/2017 relativa all’obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni, evidenziando quanto segue.
– Il contemperamento dei molteplici valori costituzionali coinvolti lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella selezione tra raccomandazione ed obbligo e, in quest’ultimo caso, nel calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantirne l’effettività.
– La suindicata discrezionalità del legislatore deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore.
– Nel valutare l’intensità di tale cambiamento -per cui ciò che in precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio- occorre considerare che nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici.
In estrema sintesi, secondo le pronunce della Corte Costituzionale, l’art.32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività.
In tema di attuali politiche di sanità pubblica, al cittadino non vaccinato, destinatario dell’obbligo vaccinale o meno, è preclusa una lunga serie di diritti fondamentali. Le disposizioni restrittive in vigore, non incidono sul solo diritto costituzionale alla salute, all’autodeterminazione ed alla libertà di cura di cui all’art.32 Cost., bensì sui diritti inviolabili dell’uomo (Art.2, Cost.); sulla dignità umana (Art.32, Cost.); sul principio personalista (Art.2, Cost.); sul principio di uguaglianza (Art.3, Cost.); sul diritto al lavoro sul quale si fonda la Repubblica Italiana (Artt.1, 4, 35 e 36, Cost.); sulla libertà di circolazione (Art.16, Cost.); sul diritto alla riservatezza; sul rispetto della vita privata e familiare; sui diritti del fanciullo. Diritti fondamentali riconosciuti non solo dalla nostra Costituzione ma anche da convenzioni ed altri atti internazionali, quali, ad esempio, la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti e delle Libertà Fondamentali; la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici; la Convenzione Internazionale per i Diritti del Fanciullo. 3
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
Se all’inottemperanza dell’obbligo vaccinale non consegue una mera sanzione bensì la morte civile, sociale, familiare, lavorativa, sportiva e la negazione della stessa dignità umana, i diritti fondamentali oggetto del contemperamento con la tutela della salute individuale e pubblica, sono ben più vasti e variegati.
Le misure di esclusione operanti nei confronti dei minori non vaccinati sono scellerate ed incideranno permanentemente sul loro sviluppo psico-fisico.
La Corte di Giustizia Europea si è ripetutamente espressa in merito alla legittimità di disparità di trattamento laddove non esistano altri mezzi per conseguire la finalità perseguita che pregiudichino in misura minore il diritto alla parità di trattamento.
Sotto altro profilo è difficile inquadrare l’adozione di restrizioni di libertà fondamentali a milioni di persone -potenzialmente metà della popolazione- tra i diritti individuali (e pertanto quasi necessariamente soccombenti) in contrapposizione a quegli interessi invece definiti collettivi, seppur relativi ad un numero nettamente inferiore rispetto ai primi.
Senza dire che appare alquanto paradossale imporre l’obbligo vaccinale ai non vaccinati per proteggere i vaccinati…
Si deve inoltre considerare, senza voler addentrarci nel presunto carattere sperimentale dei vaccini (già sperimentati in fase fast-track/partial overlap), che questi hanno avuto un’autorizzazione condizionata, secondo un procedimento più veloce che, seppur legittimo, non consente gli accertamenti dei rischi a medio e lungo termine nelle persone vaccinate. Ne consegue che le attuali restrizioni di libertà fondamentali derivanti dall’obbligo vaccinale non sono fondate sugli accertamenti tecnico scientifici richiesti dalla Consulta, ai fini dell’adozione di misure proporzionate ed adeguate.
Invero, come accennato sopra, la discrezionalità del legislatore nella scelta degli interventi di sanità pubblica trova il limite nelle condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte, tenendo ben presente che, come evidenziato dalla Consulta, la differenza tra raccomandazione ed obbligo sotto il profilo sanitario è minima se rapportata alle ricadute sotto il profilo giuridico. Altro vincolo a tale discrezionalità è rappresentato dall’attualità del quadro sanitario su cui si fonda l’obbligo vaccinale.
E’ proprio per la carenza di questi presupposti che, secondo l’Unione per le Libertà Fondamentali, l’attuale obbligo vaccinale e le conseguenti restrizioni delle libertà fondamentali, sono illegittimi. 4
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
LA SITUAZIONE SANITARIA
Nonostante i goffi allarmismi propinati dai media, l’attuale situazione sanitaria dovuta al Covid-19 in Italia, ed in generale nel mondo, non è affatto allarmante e sicuramente non giustifica le incisive limitazioni dele libertà fondamentali attualmente imposte.
La presunta situazione ospedaliera critica o a rischio
Alla data 29.01.2021:
– Le terapie intensive sono occupate al 16%, con 1.588 posti occupati su un totale di 10.210.
– I posti in Area non critica sono occupati al 30%, con 19.636 posti occupati su un totale di 65.382.
– Su 2.664.648 positivi, vi sono 21.224 ospedalizzati, 1.588 in terapia intensiva.
Si deve aggiungere che nel numero di ospedalizzati sopra riportati sono inclusi i soggetti vaccinati, nonché i soggetti ricoverati in ospedale per altra causa e positivi al Coronavirus. Secondo uno studio a campione di Fiaso, il 34% dei ricoverati positivi non è malato di Covid-19.
In realtà tale percentuale è sottostimata se si confronta con l’andamento del numero dei ricoveri per polmonite, tra i soli pazienti over 65, nel periodo 2013 -2019, pubblicato sul sito governativo Agenas, dal quale risulta che nel detto periodo, i ricoveri solo per polmonite e solo per gli over 65, nel mese di gennaio oscillano tra 18.000 e 28.000 ricoverati!
Il numero dei soggetti non vaccinati ricoverati PER Covid-19 e non semplicemente CON Covid-19 non è conosciuto dalle stesse autorità preposte. Si consideri che l’ISS, su un totale di circa 138.000 decessi CON Covid-19, ha analizzato solo 8.436 cartelle cliniche.
Manca dunque un dato sanitario certo sulla base del quale poter operare il contemperamento tra gli interessi costituzionali coinvolti.
E’ evidente, in ogni caso, che la situazione ospedaliera in Italia non è né critica né a rischio e non giustifica le incisive restrizioni delle libertà fondamentali adottate nei confronti dei non vaccinati.
Contagiosità tra vaccinati e non vaccinati
In merito alla diversa contagiosità tra vaccinati e non vaccinati, il più recente studio pubblicato dalla più autorevole rivista scientifica Lancet https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext dimostra che “l’impatto della vaccinazione sulla trasmissione delle varianti Sars-Cov-2 nella comunità è 5
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
risultato non significativamente diverso dall’impatto tra i soggetti non vaccinati”. Lo stesso articolo richiama i contagi dei vaccinati con ciclo completo tra il personale sanitario in Israele nonché il recente studio dello US Centers for Disease Control and Prevention in una prigione del Texas in cui il numero di contagiati era uguale tra vaccinati e non vaccinati, così come risulta in altro recente studio in California. Lancet sostiene, altresì, che sulla base dell’esperienza di Israele andrebbero riviste le politiche statunitensi in termini di vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario. L’articolo conclude sostenendo che la vaccinazione non dovrebbe sostituire le pratiche mitigative quali mascherine, distanziamento e tracciamento, anche di fronte ad un’alta percentuale di vaccinati tra la popolazione.
Si aggiunga che nei dati ufficiali ISS non è indicato il numero di tamponi effettuato dai non vaccinati e quello effettuato dai vaccinati né si considerano i soggetti che hanno effettuato più tamponi. E’ facile immaginare che i non vaccinati ricorrano ai tamponi ben più di quanto non facciano i vaccinati.
Anche sotto questo profilo, l’obbligo vaccinale non si fonda su attuali condizioni sanitarie ed epidemiologiche che giustifichino le incisive restrizioni delle libertà fondamentali adottate.
L’obbligo vaccinale generalizzato per gli over 50
Nella relazione al Disegno di Legge N.3434 (camera ei Deputati) di conversione del D.L. 1/2022, nella parte in cui argomenta l’introduzione dell’obbligo vaccinale generalizzato per gli over 50, si legge, con grande imbarazzo: “La necessità di assicurare la massima copertura vaccinale alla popolazione con particolare riguardo ai soggetti con età eguale o superiore a cinquanta anni si basa su evidenze scientifiche nazionali e internazionali accumulate sia nel corso della pandemia che nell’ultimo mese, periodo di crescente circolazione della variante Omicron del virus SARS-CoV-2. Tutti i dati a disposizione hanno infatti mostrato una frequenza maggiore (incidenza) di infezioni gravi ed esiti peggiori in soggetti di questa fascia di età.
Il documento dell’Istituto superiore di sanità «Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia – Aggiornamento del 5 ottobre 2021» (Epicentro. https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia#1), che ha analizzato le caratteristiche di un campione dei decessi in Italia (n= 130.468), mostrava che solo 1,2 per cento dei soggetti aveva meno di cinquanta anni.”
Quanto riportato non ha alcuna aderenza alla realtà ed è proposto, con tecnica censurabile, in modo da far percepire una situazione di emergenza inesistente, innanzitutto se paragonata al dato dei soli ricoverati over 65 per la sola polmonite nel periodo 2013 – 2019! 6
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
L’affermazione, in riferimento ai decessi, che solo l’1,2 % dei soggetti aveva meno di cinquanta anni, rappresenta un artifizio comunicativo che cela, senza successo:
– una mortalità al 31.03.2021 al di sotto dei 60 anni pari allo 0,01% (secondo dati ufficiali ISS);
– una letalità nella fascia 50 – 59 anni dello 0,5% pari al 4,7% dei deceduti CON Covid.
Secondo l’Istat l’eccesso di mortalità del 2020 è dovuto al 96% ai decessi degli over 65.
I soggetti nella fascia 50 – 59 anni occupano circa il 3,5 % dei posti in terapia intensiva (libera all’84%) e circa il 6,5% dei posti in area non critica (libera al 70%).
Secondo i dati ufficiali ISS l’età media di deceduti CON Covid-19 è di 80 anni.
Ciò che la Relazione al citato Disegno di Legge non evidenzia, sulla falsariga della proposizione artefatta dei dati da parte dell’ISS, è che il Covid-19 colpisce seriamente, con ricadute rilevanti in termini di ospedalizzazioni, quasi esclusivamente i soggetti con età superiore ai 65 anni ed affetti da altre patologie gravi.
Non esiste alcuna necessità, sotto il profilo sanitario ed epidemiologico, di ricorrere all’obbligo vaccinale generalizzato per gli over 50 né per le categorie di lavoratori, ove trattasi di soggetti al di sotto dei 65 anni e non affetti da patologie pregresse gravi.
In linea generale, occorre avere ben chiaro quanto segue.
I morti in Italia e nel mondo con Covid-19 e per altre cause
– Nel mondo, secondo uno studio pubblicato da Lancet, muoiono in media ogni anno 4 milioni di persone per polmoniti virali.
Nel 2020 nel mondo sono morti 1,8 milioni di persone con Covid-19 7
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
– Secondo gli ultimi dati ISTAT sulla mortalità in Italia (2017), la media annua di decessi si attesta a 650.614, cioè 1.870 morti al giorno.
Le cause di morte in Italia sono dovute a:
Malattie del sistema circolatorio (230 mila decessi all’anno; 35,8% su totale; 0.38% su popolazione);
Tumori (180 mila decessi l’anno; 27,7% su totale; 0,29% su popolazione)
Malattie del sistema respiratorio, tra cui influenza e polmoniti (53.000 decessi l’anno).
Il Ministero della Salute ha attribuito direttamente al Covid-19 76 mila morti nel 2020.
Letalità Covid-19 in Italia e nel mondo ed altri Coronavirus
– Da una metanalisi OMS ad aprile 2021 (51 studi in 27 Paesi), emerge che la letalità media COVID-19 (nel mondo) è fra lo 0.23% e lo 0.27% e che la letalità media per persone al di sotto dei 70 anni (nel mondo) varia fra lo zero e lo 0.31% (mediana 0.05%).
In base ai dati ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità [Tabella 1, pagina 12 bollettino di Sorveglianza Integrata COVID-19 07.01.2022], la letalità media (su ogni età) del COVID-19 risulta del 2,1%. Al di sotto dei 60 anni sarebbe di molto inferiore allo 0,5%. (I dati sono sovrastimati essendo riferiti ai decessi totali dall’inizio della pandemia in 20 mesi).
– Dai dati ufficiali del Public Health England 1.02.21 – 14.06.21 emerge che la letalità della variante Delta è pari a 0,096% per le persone non vaccinate
– Secondo uno Studio osservazionale canadese su 6.312 casi di Omicron 22.11 – 17.12.21 pubblicato su MedRxiv (nessun decesso), la letalità della variante Omicron è inferiore del 54% rispetto alla variante delta.
In base ai dati ufficiali ISS, al 17.01.2022 la variante Omicron era al 95,8 %
– La letalità di altri ben noti coronavirus è la seguente: MERS, circa 35%; SARS, circa 10%; Influenza stagionale, circa 0.1%.
Mortalità Covid-19 in Italia e nel mondo ed altre cause
– Secondo il Johns Hopkins University il tasso di mortalità del COVID- 19 in Italia è di 241 su 100.000.
In Italia l’influenza stagionale 2014/2015 ha riportato un tasso mortalità di 1070 su 100.000 con 375 000 vittime nel 2015 (68.000 decessi in più rispetto al 2014). Nel 2015 l’eccesso di mortalità è stato dell’11% rispetto alla media dei 5 anni precedenti.
Nel 2016 si sono avuti circa 50.000 decessi per infezioni nosocomiali. 8
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
Secondo Gian Carlo Blangiardo (presidente dell’ISTAT), dal 21 febbraio al 31 marzo 2020 (tra i 40 giorni più terribili della pandemia) sono morte 12.352 persone per COVID-19. A marzo 2019 i decessi per malattie respiratorie sono stati 15.189, a marzo 2018 sono stati 16.220.
Secondo l’ISS al 31 marzo 2021 la mortalità al disotto dei 60 anni era dello 0,01% (4.691 decessi) e quella al si sotto dei 50 anni è dello 0,0037 % (1.188 decessi) Secondo l’Istat l’eccesso di mortalità del 2020 è dovuto al 96% ai decessi degli over 65, con un tasso di mortalità di 716 su 100mila ben inferiore all’eccesso di mortalità di 1.070 100mila su per la sola influenza stagionale del 2014/2015
– La mortalità del COVID-19 durante il primo anno di pandemia è stata:
0,00016% nella fascia di età inferiore ai 40 anni, per persone senza problemi di salute.
0,0012% nella fascia di età inferiore ai 40 anni, a prescindere dallo stato di salute.
0,0037% nella fascia di età inferiore ai 50 anni, a prescindere dallo stato di salute.
0,01% nella fascia di età inferiore ai 60 anni, a prescindere dallo stato di salute.
Sulla base di questi dati la probabilità che un giovane sano, con meno di 40 anni, muoia a causa del COVID-19 è inferiore di 34 volte rispetto a quella di morire per un fulmine.
Dai dati ufficiali riportati sopra, il COVID-19 diventa una patologia importante solamente nella popolazione al di sopra dei 65 anni e solo in persone con uno stato di salute già gravemente compromesso. Bisogna però ricordare che, in questi casi, anche l’influenza stagionale diventa una patologia grave e addirittura più mortale del COVID-19, come dimostrano i dati ufficiali.
Le restrizioni adottate nei confronti dei minori d’età non vaccinati, a maggior ragione, non hanno alcuna ragion d’essere, violano la Convenzione Internazionale dei Diritti del Fanciullo e rappresentano una pagina vergognosa della storia del nostro Paese.
LE SOLUZIONI ALTERNATIVE
Le Autorità ed i media continuano a propinarci una falsa situazione ospedaliera critica ed emergenziale, smentita dagli stessi dati ufficiali delle autorità sanitarie preposte.
– A fronte di tale allarmismo, ancora oggi si raccomanda il ricorso deleterio alla tachipirina e vigile attesa! Eppure esistono cure efficaci se adottate tempestivamente, quali le terapie monoclonali e gli antivirali. Non serve richiamare gli studi scientifici consolidati sul punto, essendo sufficiente ricordare che il noto media-virolgo Prof. Massimo Galli, vaccinato con tre dosi, contagiato Covid, è stato curato con le terapie monoclonali.
9
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
Non concedere ai cittadini le stesse cure, prive di rischi, riservate oggi a pochi privilegiati, rappresenta sicuramente una violazione dell’art.32, Cost..
Né varrebbe a giustificare tale diniego con gli elevati costi di dette cure: gli interessi finanziari soccombono certamente di fronte ai diritti fondamentali dei cittadini.
Peraltro le cure precoci permetterebbero un risparmio notevole sulle ospedalizzazioni.
– Contrariamente a quanto raccomandato dall’OMS e da molteplici studi scientifici, i vaccinati sono esonerati dallo screening mediante i tamponi, laddove è dimostrato che anche i vaccinati si contagiano e contagiano.
Un’ulteriore misura alternativa alla grottesca limitazione delle libertà individuali, è rappresentata da uno screening che coinvolga anche i vaccinati, mediante tamponi periodici ad alta affidabilità a prezzi calmierati.
– Nella storia dei vaccini i guariti e coloro i quali hanno già contratto il virus, seppur asintomatici, non sono mai stati vaccinati.
Nei Promessi Sposi chi dava da mangiare agli infetti erano i Monatti, cioè i guariti.
In tempi più recenti, la c.d. Legge Lorenzin esonera dall’obbligo vaccinale i bambini già contagiati.
Vi sono almeno 146 studi pubblicati su rinomate ed accreditate riviste scientifiche che dimostrano categoricamente che l’immunità naturale protegge più dei vaccini. https://web.archive.org/web/20220117081549/https:/brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/
Parimenti, numerosi studi indicano che la vaccinazione dei soggetti con immunità naturale comporta il rischio di reazioni autoimmuni, il fenomeno ADE o la tempesta citochinica.
Attualmente sono disponibili screening che consentono la ricerca degli anticorpi neutralizzanti e quelli in memoria (Cellule T e B).
Per quanto detto l’obbligo di vaccinazione di chi è immune non è necessario ma comporta dei rischi non considerati nella valutazione della situazione sanitaria ed epidemiologica.
Pertanto è urgente che i test di ultima generazione siano messi a disposizione dei cittadini a prezzo calmierato.
LA DISCRIMINAZIONE INDOTTA
La diffusione allarmistica ed artefatta di dati sanitari che non trovano fondamento nei dati ufficiali, ha indotto i media e l’opinione pubblica a ritenere, erroneamente, che il persistere della pandemia, dell’emergenza e delle restrizioni, dipenda dalla esigua popolazione non vaccinata. 10
Email: unionelibertafondamentali@gmail.com
Ciò ha creato una vergognosa campagna, sui media e sui social, nei confronti dei soggetti non vaccinati, oggetto di evidente ed accanita discriminazione nonché di palesata censura.
L’Osservatorio Media ULF secondo una breve ricerca sui media, ha preparato un dossier su Censura, Discriminazione e falsi dati sanitari sui media, che pone all’attenzione della Commissione Vigilanza Rai; all’AGCOM; all’AGCM; all’UNAR ed alle altre autorità proposte, chiedendone l’immediato intervento.
CONCLUSIONI
L’ULF – Unione per le Libertà Fondamentali chiede,
Alle Autorità Garanti, di intervenire con urgenza ed efficacia in merito alle censure e discriminazioni perpetrate nei confronti dei non vaccinati, ed in relazione alle divulgazioni di falsi dati sanitari, accertando eventuali conflitti di interesse e pubblicità occulta dei media-virologi;
Ai Parlamentari della Repubblica, l’emendamento del disegno di legge di conversione del D.L. 1/2022, adottando le proposte misure alternative all’obbligo vaccinale generalizzato e per categorie ed alle restrizioni nei confronti dei non vaccinati, nonché il ricorso al voto segreto ai sensi dell’Art.49, Regolamento della Camera dei Deputati;
Al Governo Italiano, di non porre la fiducia sul disegno di legge di conversione del D.L. 1/2022, in ottemperanza alla Risoluzione del Consiglio d’Europa 2424 del 27.01.2022 che prevede che si ricorra ad un dibattito pubblico sull’eventualità di adottare disposizioni che introducano l’obbligo vaccinale per gruppi specifici o per la popolazione generale;
Ai Responsabili dei Partiti Politici, di lasciare libertà di coscienza ai Parlamentari in sede di voto al citato disegno di legge;
Agli Avvocati, ai Cittadini ed ai Gruppi di Cittadini, di aderire allo sciopero della fame promosso dall’ULF.
Per una completa ed esaustiva verifica delle fonti dei dati indicati nel presente documento si veda: https://informazionecovid.wixsite.com/home. In tema di obbligo vaccinale, si veda: https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/alessandro-mangia/si-caelum-digito-tetigeris-osservazioni-sulla-legittimita-costituzionale-degli-obblighi-vaccinali
CANALE TELEGRAM: https://t.me/+xamEZwpCfQ01MjA0
CHAT TELEGRAM: https://t.me/+gPI2HUfPNZswYzE0
TWITTER: @ULF_Italia – FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/1617912298541549
SITO WEB: https://www.unionelibertafondamentali.org/
